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COSA PREVEDE(REBBE) LA LEGGE

Il consenso (non) informato e il ruolo dei medici

Il consenso (non) informato e il ruolo dei medici
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3 - 6 minuti di lettura

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, risulta difficile non intraprendere un percorso di approfondimento, quando la scienza mondiale risulta ancora divisa circa la correlazione tra le vaccinazioni e quello che si definisce nello specifico disturbo dello spettro autistico, caratterizzato da deficit sociali ed emotivi, stereotipie e possibili disabilità intellettive.

L'esame non vuole essere di natura medica, ma piuttosto normativo. Il Dr. Paul Thomas, noto pediatra americano, ha preso in disamina le recenti scoperte inerenti vaccini e autismo. Lui è il fondatore della associazione Physicians for Informed Consent (Medici per il consenso informato), e tra i vari temi trattati anche l'uso propagandistico delle cosiddette epidemie di morbillo per forzare l'introduzione dell'obbligo vaccinale.

Il Consenso informato è la sintesi di tre diritti fondamentali della persona sanciti dalla nostra Costituzione: l’autodeterminazione prevista dall’articolo 2, l’inviolabilità della persona umana come “libertà della persona di disporre del proprio corpo” prevista dall’articolo 13 e il diritto alla salute previsto dall’articolo 32.

Il diritto al consenso informato è normativamente previsto dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 Aprile 1997 e dall’art. 3 della Carta dei Diritto Fondamentali dell’U.E., proclamata a Nizza il 7 Settembre 2000.  

Nel nostro ordinamento l’art. 33 del Codice di Deontologia Medica disciplina il consenso, le caratteristiche dell’informazione e della comunicazione da parte del medico con la persona assistita.

Affinchè il consenso sia valido deve soddisfare determinati requisiti ed essere:

  1. INFORMATO,  ovvero l’informazione  deve essere personalizzata, comprensibile, veritiera, obiettiva ED esaustiva;
  2. CONSAPEVOLE, deve essere espresso da un soggetto consapevole della propria decisione e dunque capace di intendere e di volere;
  3. PERSONALE;
  4. MANIFESTO, ovvero la manifestazione della volontà deve essere rilasciata in modo esplicito ed inequivocabile, in forma scritta, anche a fini probatori;
  5. SPECIFICO, riferito allo specifico trattamento sanitario proposto;
  6. PREVENTIVO ED ATTUALE;
  7. REVOCABILE, anche immediatamente prima dell’intervento sanitario stesso.

A specificare in modo ancor più dettagliato il requisito dell'informazione che viene trasmessa dal medico al paziente, ha provveduto la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2177/2016, ha stabilito che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibili.

Pertanto, il medico vaccinatore non solo dovrebbe fornire tutte le informazioni utili e necessarie affinché venga prestato dall’utente del servizio sanitario un consenso consapevole, ma dovrebbe anche accertarsi che questi abbia ben compreso le informazioni trasmesse.

Il suddetto consenso sarà, pertanto, fornito legittimamente solo quando il medico garantisca una adeguata e completa informazione.

Ricordiamo che esiste un’obbligazione in capo al sanitario di informare adeguatamente il destinatario di un trattamento sanitario.
Tuttavia, spesso la comunicazione medico - utente risulta essere approssimativa, laddove, invece, non sia del tutto mancante, nonostante la condotta omissiva del sanitario configuri un illecito civile, penale e deontologico (art. 35 CDM).  

Nel 2017 con la Legge 219/2017, c.d. Legge Gelli (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), si è anche finalmente provveduto a disciplinare normativamente ed esaustivamente il contenuto del consenso informato e il suo iter acquisitivo.

Il consenso informato e la pratica vaccinale

Ora dovrebbe risultare lapalissiano che le vaccinazioni, siano esse obbligatorie per legge o semplicemente raccomandate, essendo classificate quali trattamenti sanitari, come ogni attività diagnostica o terapeutica non derogano certo alla legge.

Infatti anche nel “Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19 - Lombardia” si chiarisce che “l’introduzione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni con legge 119/17 non comporta alcuna deroga al principio medico per cui, dopo avere escluso che possano esserci circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il genitore, deve raccogliere il consenso prima di procedere alla vaccinazione.”

L’assunto dovrebbe costituire il cardine sul quale impostare il rapporto medico vaccinatore - paziente; tuttavia, nell’Agosto del 2017, in una circolare emanata dal Ministero della Salute si precisava che il consenso informato è limitato alle sole vaccinazioni raccomandate mentre, per le vaccinazioni obbligatorie è sufficiente consegnare all’utente del servizio sanitario esclusivamente un modulo informativo.

Purtroppo, questa circolare ha avallato comportamenti illegittimi nelle varie sedi delle anagrafi vaccinali consentendo che, correttamente, alcuni genitori prestassero per iscritto un vero e appropriato consenso informato, mentre altri ricevessero solo i moduli informativi, di fatto violando la normativa sul consenso informato e il diritto di uguaglianza (art. 3 Cost.).

E’ stato necessario un intervento del Presidente dell’OMCeO Giuseppe Lavra il 10/10/2017 per fugare ogni dubbio e per ribadire che il consenso informato rilasciato dai genitori è da considerarsi indispensabile per procedere alla vaccinazione, qualunque essa sia, obbligatoria o raccomandata.

L’unica deroga ammessa in ambito medico all’acquisizione del consenso informato è il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico, ed è, infatti, l’unico caso di trattamento sanitario coercitivo (L. 833/1978).

E, ancora più recentemente, il TAR di Brescia, nell’ordinanza del 5/04/2018 ha ribadito che “l’atto terapeutico della vaccinazione obbligatoria deve essere preceduto dalla raccolta del consenso informato da parte del sanitario”.

L’informativa mancante

Tuttavia, ciò che ruota attorno alla pratica vaccinale è inammissibilmente nebuloso.

In base alla L. 238/1997 ogni centro vaccinale deve esporre l’informativa in merito all’indennizzo riconosciuto ex L. 210/92 in caso di lesioni o infermità causate dalle vaccinazioni, ma questo non accade.

L’invito alle vaccinazioni dovrebbe essere computato in modo chiaro e preciso, ma nella maggior parte dei casi è persino assente la precisazione dei vaccini da incoluare.
Il medico deve attivarsi affinché l’utente dei servizi ASST riceva tutte le informazioni inerenti la pratica vaccinale, quindi sia quelle inerenti la bontà delle vaccinazioni, sia quelle riguardanti le possibili reazioni e/o eventi avversi che, benché ci si dimentichi troppo spesso di ammetterlo, esistono!!!

Secondo il rapporto AIFA 2017 sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini, le segnalazioni di reazioni avverse sono state 6.696.
Tuttavia, i medici spesso soprassiedono sulle spiegazioni relative agli eventi e reazioni avverse, su come affrontarle e successivamente segnalarle, nonché sull’esistenza della L. 210/92.
E volontariamente tralasciamo, perchè questa non è la sede opportuna, quanto sia farraginoso l’iter per ottenere un indennizzo.

Sebbene l’art. 1, 8° co. della Legge Gelli ribadisca che la relazione tra medico e paziente si basi sulla fiducia, è inevitabile che, alla luce della disamina appena affrontata, i genitori, che si approcciano all’iter vaccinale così impostato, nutrano perplessità e dubbi lontani dall’essere facilmente vanificati e vanificabili.

A parere di chi scrive, l’esitazione vaccinale può essere affrontata solo attraverso un riassetto organizzativo dei centri vaccinali che debbono adottare un modus operandi univoco.
Inoltre, è quantomeno necessario valorizzare il principio del consenso, ma ciò è fattibile solo attraverso l’eliminazione di un apparato coercitivo, stigmatizzante e sanzionatorio, attraverso l’adozione di un approccio persuasivo in un contesto collaborativo con i genitori. 

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