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FLOP DELLA MIRATA CAMPAGNA VACCINALE

Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio: over50 nel mirino di MinSalute e AdE

Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio: over50 nel mirino di MinSalute e AdE
  • FLOP DELLA MIRATA CAMPAGNA VACCINALE
4 - 8 minuti di lettura

Nonostante l’obbligo vaccinale sia previsto fino al prossimo 15 giugno, il Ministero della Salute, di concerto con l’ufficio riscossione dell’Agenzia delle Entrate, ha deciso di passare alle maniere forti in tema di obblighi vaccinali.

Lo strumento è alquanto ambiguo per il suo uso e non passerà di certo inosservato a chi dovrà occuparsi dell’ondata di ricorsi che arriveranno da tutto il paese.
Una comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio, mezzo che normalmente non è mai richiesto in quanto “assorbito” nel verbale di accertamento dell’illecito.

Eppure il governo decide di investire denaro pubblico in questa direzione, nonostante l’imposizione del vaccino Covid per gli ultracinquantenni si estingue, per normativa vigente, tra soli due mesi.

È la fascia di età compresa soprattutto tra i 50 e i 60 anni a mostrare i denti, rifiutando imposizioni sulla propria salute. Siamo sicuri che la reazione sarà quella che si aspetta il Governo? Per il principio dei consensi, abbiamo qualche dubbio.

La consegna delle raccomandate è stata affidata a Poste Italiane, del resto, nonostante la piena liberalizzazione del mercato attuata a mezzo decreto legislativo, restano esclusiva di quest’ultima le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e atti relativi a infrazioni del Codice della strada. Vale lo stesso anche per le raccomandate market?


Si parla di duecentomila sanzioni, ma quello che è consegnato in queste ore e in questi giorni è, precisamente, una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Il documento recapitato fissa un termine di 10 giorni entro i quali il cittadino deve dimostrare di possedere una esenzione, un atto di differimento o altra ragione assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione.

Per spiegarlo in termini un pò più tecnici, un documento amministrativo in cui si avvisa il soggetto dell’avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio a suo carico, ma non è verbale di un illecito.

Tuttavia, come già anticipato, il documento non è abitualmente richiesto in quanto la stessa redazione del verbale di accertamento del fatto ne include l’efficacia.
E’ evidente che le recenti sentenze che hanno interessato l’art. 13 della L. 689/81 hanno fatto cambiare idea a chi ha deciso di avviare i primi passi verso le sanzioni.

Eppure l’accento è doveroso e deve porre attenzione su quanto può declinare il rapporto tra l’articolo sopra citato e l’art. 7 della L. 241/90.
Quest’ultima, nello specifico, recita quanto segue:

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

L’art. 8 della medesima legge espone:

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)(1).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Per quanto ci siamo già addentrati parecchio nei dettagli legislativi, siamo certi che queste e altre norme di natura sanitaria saranno di forte interesse per le segreterie ove saranno indirizzati i ricorsi, previsti a pioggia in tutta Italia nelle prossime settimane.

Certamente qualcosa non torna.


L’Italia non è nuova alla lentezza della sua burocrazia; quello che non si spiega è il perché dell’adozione di uno strumento sanzionatorio che appare, sotto l’aspetto mediatico, un atto d’urgenza, quando in realtà sono già passati oltre due mesi dall’introduzione dell’obbligo vaccinale.

La linea del governo è quella dell’intimidazione, minacciando i cittadini inadempienti di sanzioni.
La speranza potrebbe essere, per chi vanta i numeri di una massiva campagna vaccinale, che qualcuno possa ancora aggiungersi a chi ha ceduto al ricatto?

Se estendiamo l’analisi a come sia stata gestita l’emergenza Covid fin dall’inizio del 2020 e la campagna vaccinale dall’inizio del 2021, sono molte le perplessità.
Intoppi burocratici, scarsi risultati, un decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri a inizio gennaio.


Seguendo la linea temporale, l’annuncio del DL, solo un mese dopo la sua entrata in vigore, altri due mesi per l’invio di documenti amministrativi che solo ai meno attenti appaiono come delle multe - ma non lo sono -, dovrebbe portare a qualche riflessione in più.

Aggiungendo a quanto sopra che, dall’eventuale notifica della sanzione, passeranno ancora settimane durante le quali gli uffici di segreteria dei Giudici di Pace saranno ingolfati dai ricorsi, forse qualcuno pagherà una multa simbolica solo nell’autunno del 2022.

Lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere, per chi voleva numeri anche tra gli over 50, se si fosse evitata la strada dell’obbligo andando a prediligere il dialogo e la comunicazione.
Per quanto, in questa ultima ipotesi, non ne abbiamo voluto fare un discorso sanitario, questo governo dovrebbe innanzitutto chiedersi se chi ancora oggi rifiuta la vaccinazione lo stia facendo per mero principio.

Perché i dati sulle reazioni avverse ai vaccini in commercio, insieme ai decessi correlati, stanno assumendo proporzioni immense.

Sono diverse ormai le città che stanno chiedendo a gran voce l’intervento della magistratura, al momento silente difronte alle tante denunce di decessi e richieste di autopsia, anche tra giovani sotto ai trent’anni.

In mezzo a questo caos, per nulla nuovo quando si parla di salute pubblica, c’è da chiedersi se questo invio massivo di lettere ai cittadini, non nasconda in realtà altro.

In effetti qui subentra anche un terzo dicastero, quello dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, condotto dal ministro Colao.

Recentemente ha dichiarato: “Stiamo pensando ad una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è IDPay, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l'ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma" e si può partire "già da quest'anno".

Per quanto alcuni debunker siano già impegnati a smentire voci che vogliono collegare questa piattaforma agli aspetti digitali utilizzati con il greenpass, di fatto l’incrocio dei dati attuato dal Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate fa pensare ad una sorta di test.

Non è nuova infatti questa modalità, avvenne anche con il tentativo di una anagrafe vaccinale pediatrica che ha visto una situazione disomogenea da regione a regione.

In conclusione, alcune osservazioni:

  • viene inviata una comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio
  • nel documento viene prevista una finestra temporale di 10 giorni, attraverso la quale il cittadino oggetto di interesse dell’AdE deve dimostrare di essere vaccinato o di avere valide motivazioni per non essersi sottoposto all’inoculazione
  • ma se l’incrocio dei dati è corretto, che bisogno c'è di inviare la comunicazione, invece di integrare la stessa direttamente nel verbale della sanzione?

Siamo sicuri che i dati relativi alle vaccinazioni Covid siano affidabili? Del resto, abbiamo un ministro della salute che salta da una emittente all’altra vantandosi di dati di copertura che lasciano trasparire molti dubbi.


Certo che una piattaforma digitale per “l’erogazione di tutti i benefici sociali” offre visione di una rotta adottata dal governo: Cina docet?

 

Fonti:

  • AGI | 5 gennaio 2022 | Il Cdm ha approvato l'obbligo vaccinale per gli over 50
  • ANSA | 2 marzo 2022 | Colao, in arrivo piattaforma IDPay per benefici sociali

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