Cronaca sanitaria

Tutela ipocrita

“Obbligo flessibile” e tutela dei bambini “non vaccinabili”

“Obbligo flessibile” e tutela dei bambini “non vaccinabili”
  • Tutela ipocrita
3 - 6 minuti di lettura

Il Disegno di Legge 770/2017 “Prevenzione Vaccinale”, a firma Lega e M5S, attualmente in discussione in Senato, si propone, nelle intenzioni del Governo, di “superare” l’obbligo vaccinale imposto col decreto Legge 73/2017, convertito con modificazioni nella legge 119/2017. Ma è davvero così?

Da quando il Decreto Lorenzin è stato presentato in Parlamento nel 2017, adducendo l’esistenza di un’emergenza sanitaria di fatto mai provata in alcun modo e la cui esistenza è addirittura stata negata dall’allora premier Paolo Gentiloni, il leit motiv ricorrente a giustificazione di questo obbligo così esteso e che addirittura priva i minori del loro diritto di frequentare gli asili nido e le scuole dell’infanzia se i genitori esitano a vaccinare, è stato ed è tuttora che bisogna  “tutelare soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate ”.

Non sfugge l’ipocrisia che questa tanto sbandierata tutela rappresenta, quando invece si analizzi con cura il testo della Legge e il tutto è estremamente attuale poiché in Senato proprio in queste ore e ormai da mesi si sta discutendo il DDL 770 a firma Patuanelli ed altri, che ricalca nuovamente il Decreto Lorenzin, senza porre rimedio a queste incongruenze.

Riportiamo quindi di seguito una attenta analisi giuridica sul testo, per farne comprendere le molte criticità.

La Legge 119/2017 ha radicalmente modificato il previgente assetto in tema di profilassi vaccinale, coinvolgendo diversi aspetti di preminente rilievo costituzionale.

La norma ha introdotto l’obbligatorietà della profilassi per un consistente numero di vaccinazioni – dieci, oltre a quattro raccomandate – per la fascia di popolazione con età da zero a sedici anni, prevedendo in caso di inadempimento l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e il divieto di frequentazione delle scuole per l’infanzia.

Il diritto all’autodeterminazione dei trattamenti medici

L’art. 32 della Costituzione pone all’interno del nucleo intangibile di tutti i diritti la salute, che la Repubblica tutela come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (co. 1), disponendo che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (co. 2). Tale principio viene associato a quello di inviolabilità della libertà personale previsto dall’art. 13 Cost.

Se c’è quindi in gioco solo la salute del singolo, la Costituzione privilegia il diritto all’autodeterminazione delle scelte mediche.

Immunità di gregge e soggetti immunodepressi

È il perseguimento della cosiddetta “immunità di gregge” – postulato complesso su cui non si registra un’unanimità di pensiero nel mondo scientifico – la ratio dell’imposizione del trattamento obbligatorio, che però non mira alla tutela dell’intera collettività di cui all’art. 32 Cost., ma ambisce a fornire una salvaguardia per quegli individui che non possono ricorrere alla vaccinazione per questioni di salute.

Soggetti che secondo la rappresentazione del Governo sono dunque i principali destinatari della norma, in relazione ai quali non viene fornita però alcuna informazione, né sul numero stimato o reale, né sui benefici che concretamente potrebbero ricavare – in ragione di una diminuzione di rischi – dalla profilassi resa obbligatoria per la collettività.

Tenuto peraltro conto che al gesto del singolo che si vaccina si accompagna il rischio di complicazioni anche gravi causate da una reazione avversa alla profilassi, occorreva allora rendere noto, tra le altre cose:

(i) quanti sono i soggetti impossibilitati per ragioni mediche a sottoporsi alla vaccinazione,

(ii) quanto statisticamente negli anni passati queste persone sono state contagiate da una o più delle dieci malattie per cui si vuole introdurre l’obbligo vaccinale,

(iii) quanto il contagio di ciascuna delle dieci malattie ha inciso sul loro stato di salute,

(iv) quanto statisticamente le problematiche causate dalle malattie per cui si vuole introdurre la vaccinazione possono incidere rispetto al novero complessivo di tutte le problematiche che possono comunque recare nocumento.

Tali risultanze avrebbero dovuto poi essere comparate con i potenziali rischi di reazione avversa alla vaccinazione, peraltro largamente imponderabili visto l’inedita profilassi estesa a ben dieci vaccinazioni e in considerazione della mancata previsione di accertamenti predittivi precedenti alla vaccinazione.

 

I casi di controindicazione alla vaccinazione

Con l’introduzione dell’obbligo il Ministero della Salute ha richiamato delle linee guida nelle quali i casi di controindicazioni al vaccino si traducono in due sole ipotesi:

  1. “reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose”
  2. “reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino”.

In pratica i casi di controindicazione alle vaccinazioni per rischio di reazione avversa si verificano solo quando c’è già stata la reazione avversa. In plateale contraddizione con i principi ispiratori stessi del D.L. 73/2017 in base ai quali tutti ci dobbiamo vaccinare per proteggere chi non può farlo, ma chi non può farlo non può saperlo (perché ci si vaccina a pochi mesi dalla nascita senza preventivi esami specifici e le controindicazioni esistono solo ex post).

Danno da vaccino e indennizzo

A seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 307/1991, il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento l’indennizzo per le reazioni avverse ai vaccini previsto dalla L. 210/1992.

Tale norma, peraltro nell’assetto di quattro vaccinazioni obbligatorie senza il divieto di frequentazione degli asili, ha operato una sorta di “chiusura” del bilanciamento degli opposti diritti, prevedendo a carico della comunità l’assunzione di un onere che va a ristorare il singolo che, per obbligo di legge, si è assunto il rischio sempre connaturato a un trattamento sanitario e ne ha ricavato un nocumento.

In questo difficile equilibrio costituzionale, il D.L. 73/2017 non solo ha aumentato esponenzialmente il numero delle vaccinazioni senza minimamente preoccuparsi dell’inevitabile aumento delle reazioni avverse – tenuto conto che non esiste alcuna letteratura scientifica in relazione a un numero così esteso di vaccinazioni e tenuto conto che le stesse linee guida ministeriali evidenziano che “per i vaccini combinati devono essere rispettate tutte le controindicazioni e le precauzioni valide per ciascuna delle diverse componenti contenute nel vaccino” a riprova che se aumenta il numero aumentano i rischi – ma ha reso ancor più complesso il già difficilissimo iter di chi ha subito una grave reazione avversa ai vaccini per ottenere l’indennizzo da parte dello Stato, prevedendo senza alcun motivo all’art. 5-bis il litisconsorzio necessario dell’AIFA (Autorità italiana di vigilanza sui farmaci) nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La ratio di tale incomprensibile misura va ricercata nell’intento del Legislatore di far assurgere la materia vaccinale a una sorta di dogma, per cui anche le reazioni avverse debbono essere minimizzate (se non negate) con ogni mezzo, ivi compreso onerando i genitori di un bimbo danneggiato di dover contraddire processualmente non con lo Stato (attraverso il Ministero), che rappresenta la comunità, ma con due soggetti, uno dei quali – l’organismo di farmacovigilanza – pacificamente privo di interesse ai sensi anche dell’art. 24 della Costituzione.

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