Cronaca sanitaria

Ennesima condanna al #MinSalute

Danneggiato da #vaccino: Il Consiglio di Stato riconosce anche il ritardo del pagamento dell'indennizzo

Danneggiato da #vaccino: Il Consiglio di Stato riconosce anche il ritardo del pagamento dell'indennizzo
  • Ennesima condanna al #MinSalute
3 - 6 minuti di lettura

L'8 novembre 2019 la data di pubblicazione della Sentenza: il Consiglio di Stato condanna per l'ennesima volta il Ministero della Salute, ma questa volta con un provvedimento innovativo.
Con l'integrazione della "Riforma Madia", come si evince dalle stesse dichiarazioni dell'avvocato Marcello Stanca, il CdS condanna la Pubblica Amministrazione per il rilevante ritardo dei pagamenti dovuti nei confronti del cittadino.

Con l'aggravante, nel caso specifico, di una famiglia che ha vissuto la sofferenza del danno da vaccino che ha portato poi al decesso della protagonista, durante lo stesso procedimento giudiziario.

I danni da vaccinazione, finora negati e minimizzati dai politici, tornano quindi protagonisti delle aule giudiziarie.
E viene finalmente elevato un argine contro l'abituale e frequentissimo arbitrio della Pubblica Amministrazione nel rinvio senza fine di pagamenti dovuti ai cittadini.

Una sentenza lunga, di 34 pagine, che evidenzia una causa molto complessa iniziata dinanzi al Consiglio di Stato nel 2012.
Un provvedimento che porta a riconoscere un 20% aggiuntivo dell'indennizzo, che va a pesare sulle casse dello Stato per ulteriori 450.000 euro. Una somma dovuta per il danno subito dalla famiglia per il ritardo nell'erogazione di un risarcimento già riconosciuto dal TAR del Lazio.

La protagonista, danneggiata con riconoscimento della causa nella somministrazione di un vaccino, che ha vissuto tutta la sua esistenza allettata, fino al decesso nel corso del procedimento giudiziario, a soli 32 anni.

Abbiamo intervistato l'Avvocato Marcello Stanca di Firenze, della Associazione AMEV, che ha assistito la famiglia in questo lungo cammino nelle aule di Tribunale, il quale ha fatto avere alla redazione il suo commento riassuntivo della sentenza del Consiglio di Stato.

Lo riportiamo integralmente:

 

La sentenza 7646/2019 (30 pagg.) del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 8 novembre 2019, decide sul caso di persona danneggiata da vaccinazione e poi deceduta per aggravamento.

Questo il fatto.

I miei assistiti avevano chiesto al Ministero della Salute il risarcimento previsto dalla Legge 229 nel 2007, per danno cerebrale da vaccino, poi la figlia è deceduta nel 2009.
Hanno atteso per 5 anni invano il risarcimento dovuto per Legge per Sentenza.

Hanno quindi chiesto il riconoscimento  della maggiorazione per danno morale e disagio esistenziale  da ritardo ed ingiusto protrarsi dell'attesa di giustizia.

Il Ministero della Salute ha negato il diritto alla maggiorazione per sofferenza da attesa.
Invece Il Consiglio di Stato ha sancito la meritevolezza della richiesta di risarcimento aggiuntivo del 20% per attesa ingiustificata e ritardo inaccettabile.

Il Consiglio di Stato, presieduto da Greco, relatore Rocco, ha respinto appello del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e del Presidente del Consiglio dei Ministri, contro la condanna al risarcimento del "danno da ritardo nella liquidazione, stabilita dal Tar Lazio 3315/2012, nella misura del 20% dell'indennizzo pagato in ritardo (pari a 450.000 euro) per lesione da vaccino obbligatorio somministrato a 6 mesi di vita.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito l'orientamento giurisprudenziale sul danno esistenziale (pag.14 punto 3.2.2 ss.) e le ripercussioni negative sul valore-uomo, definendolo quale patimento interiore che attiene alla  sensibilità emotiva dell'individuo. 

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha giudicato la situazione dei  genitori che hanno visto patire e morire la figlia e, nella vana attesa del risarcimento hanno subito un ulteriore ed autonomo danno, diverso dalla mera sofferenza psichica indotta dalla lesione stessa.

Il Consiglio di Stato, con questa innovativa e fondamentale sentenza ha ritenuto di estendere il danno esistenziale oltre i limiti dell'art. 32 della Costituzione e puntare all'attuazione dell'art.2 e 97 che tutela  i diritti inviolabili dell'uomo intesi nel loro complesso. la tutela diretta ed immediata delle posizioni giuridiche soggettive che rappresentano le figure matrici dei diritti inviolabili dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La pronuncia vuole essere di estrema attualità, poichè Il Consiglio di Stato richiamo il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante da ritardato pensionamento, o anche il diritto al danno esistenziale dell'alunno a cui era stata negata la totalità delle ore di sostegno (Conv. N.U sui diritti dei sabili del 13 dic 2006).

Il Consiglio di Stato respinge l'obiezione del Ministero secondo il quale i genitori non avrebbero fornito prova del danno subito, ed invece rimarca con precisione che i genitori ricorrenti, oltre al danno biologico, già risarcito con i benefici della legge 229/05 (previsti nel massimo a 450.000 euro ) hanno subito quale effetto ulteriore ed autonomo un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) che si dipana nella sfera dinamico-relazionale, alterando profondamente l'assetto dei rapporti personali , l'aumento dei bisogni e dei doveri, lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori per l'esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio reso invalido dal vaccino in modo grave  ed irreversibile.

E' innegabile che l'insieme degli effetti pregiudizievoli si è ulteriormente acuito  proprio in dipendenza del ritardo con il quale il Ministero ha provveduto a liquidare quanto avrebbe dovuto, secondo la legge.

L'immaterialità dei pregiudizi subiti nella sfera dei diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti rende ammissibile, secondo l'innovativa decisione del Consiglio di Stato, il ricorso alla prova per presunzioni, senza necessità di una attività istruttoria sulla sofferenza patita per il ritardo, a carico del cittadino leso dalle inefficienze dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l'azione risarcitoria azionata, a prescindere dall'avvenuto esercizio dell'azione di annullamento avverso il provvedimento amministrativo illegittimo.

L'aver ottenuto il pagamento dell'indennizzo non ha estinto l'interesse dei genitori ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal tempo occorso per l'adempimento della prestazione economica,  ed il Consiglio di Stato ha voluto sanzionare l'Amministrazione non in conseguenza del principio della colpa, stabilito dall'art. 43 cod. pen. ma bensì per violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione dell'art. 97 Cost., ritenendo  l'operato del Ministero "non accettabile "  per l'ordinamento.

La sentenza odierna condensa il suo insegnamento con un monito espresso alla amministrazione o alle amministrazioni deputate allo svolgimento  dei passaggi della filiera procedimentale, a tenere un comportamento complessivamente improntato a competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari elementi dell'azione amministrativa che trascendono i parametri civilistici della correttezza e buona fede "etica" (art 1337 cod. civ. ) e sulla base dei quali occorre valutare l'esistenza dell'elemento psicologico della colpa dell'Amministrazione. 

Queste in sintesi le argomentazioni lapidarie scritte dal Consiglio di Stato per motivare la conferma, per o ra e per sempre, al risarcimento dei danni nella misura del 20%, quale penale puntivia nei confronti della Amministrazione inefficiente, estensibile a qualsiasi caso di mala gestione dei procedimenti.

Viene subito da invitare tutti gli emotrasfusi (circa 4.000) che hanno subito ritardi decennali, e sono deceduti, nell'attesa nella liquidazione della somma di 100.000 euro, offerte a transazione, pagate dopo 10 anni o ancora non pagati.

Penso anche ai ritardi nel rimborso di crediti fiscali, nella erogazione di contributi alle imprese, nel saldo di compensi per appalti, nel mancato riconoscimento di incentivi ai pubblici dipendenti, ecc ecc.

Questo Il principio stabilito dal Consiglio di Stato.

Per esigenze di sintesi mi fermo qui ma resto a disposizione per ulteriori approfondimenti su questa sentenza che costituisce una pietra miliare nei prossimi giudizi dei tar sull'operato della P. A.

Avv. Marcello Stanca

Firenze 

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