Cronaca sanitaria

Ministero all'appello

Quesito L. 119/17 (adempimenti vaccinali). Richiesta parere

Quesito L. 119/17 (adempimenti vaccinali). Richiesta parere
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2 - 4 minuti di lettura

#Vaccini: sono molte, sul fronte dell’informazione, le figure impegnate sullo scenario della lotta contro le “fake news”.
Quando però la fonte della notizia è direttamente l’Avvocatura dello Stato (sezione di Perugia), pochi certamente possono arrivare a contestare la notizia.

La nostra redazione si preoccupa di portare alla luce una lettera, protocollata dall’ufficio competente di Perugia ancora il 4 aprile scorso, che non fa altro che confermare quello che genitori di tutta Italia, organizzati in gruppi, comitati e associazioni, stanno sostenendo ormai da tempo.

Nel caso specifico l’Avvocatura dello Stato è stata interpellata da un istituto comprensivo della provincia di Perugia in seguito ad una nota di uno studio di avvocati che ha sostanzialmente portato all’attenzione della direzione scolastica il fatto che i bambini che non hanno iniziato o non hanno ancora completato le vaccinazioni, non possono essere esclusi dall’accesso scolastico nel momento in cui i genitori hanno presentato la “formale richiesta di vaccinazione all’ASL”.

Come si evince dal testo della lettera che vi copiamo qui sotto, nella solita modalità e gergo giuridico che contraddistingue i professionisti a cui viene richiesto un parere legale, sono i genitori ad aver ragione.

Alcuni “funzionari pubblici”, divisi tra (non tutti) direttori scolastici e/o direttori ASL sparsi sul territorio italiano, stanno commettendo gravi errori e soprusi, con alcune testimonianze che li paragonano a una sorta di nuovi “sceriffi delle anti-epidemie”.

E’ alquanto singolare il fatto che dei semplici genitori si siano preoccupati di leggere il testo di Legge e apprendere quello che invece costoro dovrebbero sapere: “la formale richiesta di vaccinazione all’ASL” presentata da parte di genitori che ad oggi non hanno completato le vaccinazioni secondo la coorte di nascita dei propri figli, non permette quindi L’ESCLUSIONE DALLA SCUOLA DEI MINORI interessati, anche se superata la data del 10 marzo scorso.

Ci sarà da chiedersi con le prossime scadenze questi funzionari come si comporteranno, dato che proprio la lettera protocollata, che riprendiamo integralmente qui sotto, dice anche di aver comunicato agli “organi centrali e periferici” in modo tale che i responsabili facenti parte possano applicare la normativa garantendo uniformità dell’applicazione sul territorio.

Riprendiamo quindi il testo della lettera protocollata dalla sezione competente di Perugia dell’Avvocatura dello Stato:

————
OGGETTO: Quesito L. 119/17 (adempimenti vaccinali). Richiesta parere

All’attenzione di:
Istituto Comprensivo
MIUR
Dip. Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
USR Umbria - Direzione Centrale di Perugia

Con la nota in riscontro codest’Istituzione scolastica chiede “un parere sull’ammissibilità delle osservazioni in allegato circa la procedibilità degli adempimenti in ordine agli obblighi vaccinali” allegando copia della nota inoltrata dallo Studio *******, in cui si rappresenta che il mancato completamento della vaccinazione entro la data del 10.03 non può comportare l’esclusione dalla scuola dei minori nei casi in cui è stata presentata “la formale richiesta di vaccinazione all’ASL”.

Quanto esposto da codesta scuola appare concretamente disciplinato oltreché dalla norma primaria (d.l. n. 73/17 - l. n. 119/17) anche dalla circolare MIUR diffusa con nota 01679.01-09-2017 che, al punto rubricato “Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali” espressamente dispone che “con riferimento all’art. 3, commi 1 e 1-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi”.

La nota dell’istituzione scolastica è comunque proseguita per conoscenza agli organi centrali e periferici dell’amministrazione scolastica perchè possano fornire più puntuali istruzioni applicative nell’ambito della propria funzione di garanzia dell’uniforme applicazione della norma sul territorio.
Si archivia.

A firma dell’Avvocato dello Stato incaricato e l’Avvocato Distrettuale.

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