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#COVID-19 E SCUOLE: DISPOSIZIONI CONTRA LEGEM

Ripartenza scuole: gestione di casi e focolai tra linee guida modificate e assenza di competenze

Ripartenza scuole: gestione di casi e focolai tra linee guida modificate e assenza di competenze
  • #COVID-19 E SCUOLE: DISPOSIZIONI CONTRA LEGEM
5 - 10 minuti di lettura

Sul fatto che le scuole, nella loro ripartenza dopo otto mesi tra lockdown e pausa estiva, non si siano trovate del tutto pronte a gestire la deriva sanitaria che è conseguita dal Covid-19, non c'è alcun dubbio.

Ministero della Salute e MIUR non hanno certo dimostrato di saper condurre tutta la piramide istituzionale che arriva alle fondamenta delle competenze territoriali, alle dirigenze scolastiche e a chi realmente dovrebbe condurre le valutazioni mediche che possono interessare docenti e studenti eventualmente positivi al test diagnostico, qualunque esso sia.

Ma le stesse istituzioni sembra non siano più in grado di recuperare terreno, dando seguito a ordinanze e circolari dubbie e caotiche.
Se molti tra dirigenti e famiglie erano riusciti a memorizzare il protocollo da seguire in caso di positività, da metà settembre è cambiato tutto, con dubbi anche sulla legittimità riguardo le nuove procedure: un dirigente, mediante segnalazione del personale scolastico, è di fatto in grado di sollevare il medico competente da ciò che è suo onere compiere?

Perchè difronte allo scenario che stiamo vedendo, pare che i MMG e PLS siano declassati a meri burocrati e passacarte.

Nelle linee guida dell’ISS del 21/08/2020 è ben specificato che è il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina Generale), a cui si debbono rivolgere l’alunno o l’operatore scolastico, che deve richiedere il test diagnostico e comunicare l’avvio dell’iter al DdP (Dipartimento di Prevenzione).

Nell’ordinanza 604 del 10/09/2020, punto 1.4, della Regione Lombardia, viene ulteriormente puntualizzato che, nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia, a seguito del verificarsi di un caso sospetto di covid-19 nella comunità scolastica, dopo che l’alunno o il soggetto appartenente al personale scolastico, abbia avvisato il MMG/PLS che provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità, il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’ATS la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del Pls o Mmg, le opportune indicazioni al gestore della scuola e alla famiglia interessata.

Quello del dirigente scolastico è quindi un intervento successivo e ad adiuvandum rispetto a quello del medico.

Il tutto è coerente con il protocollo ATS Regione Lombardia del 14/09/2020 avente ad oggetto l'Avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi dell'infanzia.

Il percorso di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica prevede che, nel caso in cui un alunno sia interessato da sintomatologia suggestiva per Covid-19, il genitore accompagni il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione e prenda comunque contatti con il proprio Pls. La segnalazione sul portale sMAINF verrà effettuata dal Pls o dal MMG in caso di sospetto COvid-19 o di caso confermato dal tampone 1.

La normativa non prevede alcun coinvolgimento dei dirigenti delle scuole dell'obbligo dai 6 ai 16 anni, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Bene, se avete memorizzato il protocollo, sappiate che è stato modificato.

E questo perchè sul portale dell'ATS Milano 2  (e sul portale di altre ATS lombarde ma di tutte!!!) nella sezione “ripartenza scuole” troviamo un ennesimo aggiornamento in merito al covid-19 a scuola.

Il dirigente scolastico deve segnalare all’ATS qualsiasi allontanamento da scuola e qualsiasi assenza improvvisa anche rispetto agli operatori scolastici nei confronti dei quali i dirigenti scolastici sollevano il medico competente dall’onere di segnalazione, a cui quest’ultimo è tenuto per legge.

LA REGISTRAZIONE SU QUESTO PORTALE DEGLI ALLONTANAMENTI DEI LAVORATORI ASSORBE L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IN CARICO AL MEDICO COMPETENTE DELLA SCUOLA”.

Ci si domanda se sia legittimo che i dirigenti, mediante segnalazione del personale scolastico, sollevino di fatto il medico competente da ciò che è suo onere compiere e che dovrebbe inevitabilmente avvenire sempre e comunque previa informazione sulla condizione del lavoratore.

Di seguito, nella sezione FAQ scuole troviamo al punto 3, le indicazioni del modus operandi da seguire:

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori. Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale informatico. Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone.

Per effettuare il tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati presentando il modello di autocertificazione timbrato dalla scuola.

Pare quindi che ATS MILANO chieda ora che siano i dirigenti, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ad effettuare la segnalazione e che questa debba avere ad oggetto ogni allontanamento di qualsiasi natura di alunni e personale scolastico.

Benchè rimanga stabilita la necessità di contattare tempestivamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale (punto 4), ci si domanda quale ne sia l’utilità, quando il dirigente scolastico abbia già, sua sponte, attivato la procedura covid con segnalazione all’ATS e consegni ai genitori dell’alunno il modulo preventivamente timbrato per recarsi, senza appuntamento, al punto tamponi.

Alla luce di quanto sopra esposto sorge spontaneo domandarsi su quali basi giuridiche il dirigente di scuola di ogni ordine e grado sia obbligato ad agire con segnalazione diretta all'ATS in un caso di sospetto covid in ambiente scolastico. E, nel caso in cui ci sia una norma giuridica di cui ancora non siamo a conoscenza, quale siano le finalità perseguite. Di certo non può trattarsi di contenimento del virus dato che il dirigente scolastico non ha le competenze adatte a discriminare quali siano le patologie simil covid e quali no.

E ancora, ci si chiede qual sia la normativa che legittima un tale invio massivo di dati personali da parte dei dirigenti di scuole di ogni ordine e grado alla ATS al di fuori della previsione normativa dell'Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 punto 1.4 (rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia) e della Nota Regione Lombardia protocollo G.I. 2020.0031152 del 14/09/2020 - Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia - gestione di casi e focolai di CoviD-19, in mancanza di una preventiva informativa in tal senso per i soggetti interessati (personale lavoratore e studenti).

Tale trattamento di dati, che non appare supportato da alcuna base giuridica legittimante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. C) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, risulta peraltro non necessario ed eccedente la finalità che lo stesso dovrebbe perseguire, ossia la prevenzione e il monitoraggio dei contagi. Infatti per poter monitorare i casi sospetti di Covid-19 e attivare correttamente la relativa procedura è fondamentale che la sintomatologia che si sospetta essere connessa al Covid-19 venga almeno rilevata da personale che abbia la competenza per poterlo fare. Requisito, questo, che certamente non ricorre nella procedura indicata da ATS MILANO che prevede la segnalazione dell’allontanamento dello studente/operatore scolastico solo sulla base della valutazione effettuata da un insegnante, da altro personale scolastico lavoratore o da un dirigente, pretermettendo il passaggio di raccordo preventivo con il PLS/MMG.

Ma vi è di più…..nella Nota Regione Lombardia protocollo G.I. 2020.0031152 del 14/09/2020 - Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia - gestione di casi e focolai di CoviD-19, e nella Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica è ben evidente quale sia l'importanza del ruolo del PLS/MMG nella valutazione clinica della riconducibilità o meno della sintomatologia a Covid-19 e di conseguenza sulla necessità che sia il PLS/MMG a effettuare la valutazione sulla opportunità o meno di effettuare un tampone.

Da ciò si evince che NON ogni sintomatologia che insorge in uno studente è automaticamente da ascriversi a Covid-19 (con conseguente instaurazione del percorso di segnalazione ad ATS ed effettuazione del tampone), ma che la valutazione della sintomatologia, atto clinico che richiede competenze medico-scientifiche, non può certamente essere affidata al personale scolastico, che sia esso personale docente, ATA o dirigente.

Inoltre, il modulo consegnato dal dirigente scolastico al genitore dell’alunno sospetto covid, è una autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, in cui il genitore alternativamente deve dichiarare, sotto propria responsabilità, o di aver ricevuto indicazione dal proprio PLS/MMG di sottoporre il proprio figlio a tampone diagnostico oppure, di ritenere necessario sottoporre il proprio figlio a tampone a causa della sintomatologia manifestatasi che, sempre lo stesso genitore, effettuando una valutazione clinica per la quale non ha competenza, valuta suggestiva per Covid-19.

Ci si domanda ancora se sia legittimo prevedere la possibilità che i genitori si improvvisino medici diventando promotori di diagnosi Covid-19 con tanto di autovalutazione sulla necessità di far eseguire il tampone al proprio figlio. E, allo stesso modo, se sia legittimo attribuire ai genitori quella stessa responsabilità che dovrebbe essere ascrivibile solo in capo al PLS/MMG.

Da ultimo, ma non meno importante, questa impostazione, invece che snellire la procedura covid-19, magari attribuendo pià potere discrezionale ai medici attraverso una visita clinica eseguita in ambulatorio e non tramite triage telefonico, risulta complicare ulteriormente il buon andamento del mondo scolastico, rendendo necessario che ogni alunno esegua un tampone diagnostico senza una preventiva valutazione medica quindi, di fatto, intasando il servizio sanitario, anche inutilmente, oberando il servizio che dovrebbe restare snello e veloce per coloro che ne avessero realmente bisogno. Oggi, su quotidiano sanità è stato pubblicato un articolo nel quale il Prof. Dott. Filippo Festini, professore associato di scienze infermieristiche, mette in luce le criticità dei tamponi, a maggior ragione se eseguiti inutilmente: 1) Rischio di rottura del tampone e conseguente inalazione, 2) Rischio di lesioni alla mucosa nasale, orale e faringea; trauma psicologico per il bambino e l’allarme sociale causato alle famiglie (che nella quasi totalità dei casi risulta poi infondato). Il Prof. Dott. Festini poi conclude l’articolo affermando che “il numero abnorme di tamponi che vengono prescritti, l’assenza di informazione sui rischi e i racconti dei genitori sono evidentemente una spia che qualcosa in questo processo non funziona e deve essere urgentemente corretto”.

Ci rammarica constatare che le istituzioni invece che semplificare l'iter di identificazione dei casi codiv-19 nella collettività scolastica, di fatto complicano la gestione del tutto sia per gli alunni che per il personale scolastico, attraverso disposizioni che sono persino contra legem.

Restiamo in attesa di chiarimenti.

 

Fonti:

  1. Regione Lombardia | 14 settembre 2020 | Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19 14 settembre 2020 | tabella pag. 3
  2. Regione Lombardia ATS Milano | Ripartenza Scuole | SEZIONE DEDICATA AD ISTITUTI SCOLASTICI, INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO

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