Cronaca sanitaria

L'IMPRENDITORIA PRIVATA RINGRAZI IL GOVERNO

Greenpass: tamponi e test salivari sono a carico dei datori di lavoro

Greenpass: tamponi e test salivari sono a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi ringrazino il Governo
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4 - 8 minuti di lettura

DPCM e soprattutto Decreti Legge, complice anche l'ultimo Governo; un susseguirsi di normative, articoli, commi, specifiche di ogni genere che hanno nutrito decine di migliaia di pagine soprattutto rivolte all'ambito della sicurezza, al fine di contenere una pandemia che ha contagiato maggiormente il mainstream.

Con l'ultimo DL 127, varato dal CdM il 17 e firmato dal Presidente Mattarella il 21 settembre, attualmente in corso di esame alla 1^ Commissione permanente Affari Costituzionali, il Governo Draghi ha voluto precisare più volte nel testo che "l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19", nel privato e nel pubblico, "non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Ma se il greenpass è possibile ottenerlo attraverso un tampone o un test salivare molecolare, l'onere di questi dispositivi siamo sicuri che sia a carico del lavoratore? Perché le attuali norme vigenti dicono tutt'altro: "Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

E l'art. 32 del Decreto Sostegni bis pare proprio accomunare tali dispositivi ai DPI, noti per essere da sempre stati a carico dei datore di lavoro: costoro ringrazino il Governo Draghi.

Non è argomento nuovo, lo seguiamo da tempo soprattutto da quando il SarS-CoV-2 è stato inserito di prepotenza nei rischi biologici regolati dalla normativa europea che, appunto, riguarda i rischi per la salute sul posto di lavoro.
Il tema meriterebbe molte pagine dedicate, perché bisognerebbe comprendere innanzitutto cosa sia un rischio biologico sul posto di lavoro, e quali e quanti ambienti, di fatto, andrebbe a interessare.

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la voce "Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" viene di fatto inserita nell'allegato III della Direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici relativi ai virus tra cui la famiglia "Coronaviridae") e prende spazio tra "Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus (virus SARS)" e "Sindrome respiratoria medio-orientale da Coronavirus (virus MERS).

Il tutto entra in vigore dall'8 ottobre 2020, dopo l'emanazione del DL n. 125 del 7 ottobre "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19", deliberata il 31 gennaio 2020, nonchè per attuazione anche della Direttiva sopra citata.
Una normativa quindi che va a regolare l'ambito del lavoro e la relativa sicurezza.

I più attenti, in questa precisa fase in cui ci stiamo avvicinando alla deadline del 15 ottobre, dove il greenpass sarà obbligatorio in ogni ambito lavorativo, si sono chiesti per quale motivo i costi derivanti da un tampone o un test salivare dovrebbero essere a carico del dipendente, pubblico o privato che sia.

Parliamo di un trattamento sanitario imposto, pena l'impossibilità di recarsi sul posto di lavoro, che sia una fabbrica, un cantiere piuttosto che un ufficio dove occupare una scrivania.
Di fatto nulla di diverso da quello che potrebbe essere l'adozione di un dispositivo di sicurezza individuale, che va dallo scarpone di antinfortunistica, al casco di protezione su un cantiere, tutti mezzi mirati al contenimento dei rischi alla salute nell'ambiente in cui si lavora.
E chi sostiene gli oneri per questi dispositivi? Il datore di lavoro che poi li detrae dai costi di bilancio della propria azienda? Parrebbe proprio di si.

A sostegno di questa tesi, viene in aiuto anche il D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 1: a pagina 15 del documento, all'art. 15 "Misure generali di tutela", al comma 2 recita che "Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Questo DL è stato portato fino ai giorni nostri attraverso diverse variazioni che nella sostanza non hanno però modificato l'ambito della sicurezza, come si apprende anche dal Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, pubblicato sul sito del Ministero 2.

Ma se le misure relative alla sicurezza, quindi, legate alla salute, non possono essere oneri a carico del lavoratore, chi dovrebbe pagarli?

La domanda che molti si pongono è se tamponi e test salivari possono essere considerati come i dispositivi di sicurezza individuale.
L'art. 74 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro afferma che "Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrazzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità nel campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1 del Regolamento (UE) n. 2016/425".
Nello stesso testo, l'art. 18 al comma 1 lettera D afferma che è dovere del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.
Da qui si deduce che il DPI è a carico del datore di lavoro che lo deve fornire al lavoratore.

Ma il tampone allora? Qualche testata on line, qualche mese fa e usando il dovuto condizionale, sosteneva di no, adducendo il tutto a una risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Questa risposta siamo andati a cercarla, ed in effetti l'Agenzia delle Entrate più volte, attraverso il proprio sito, ha fornito pareri ai tanti quesiti dei contribuenti che, in materia COVID-19, sono stati molti.

In uno di questi, il parere dell'agenzia delle entrate (Risposta 507), rispondendo ad un quesito relativo all'esenzione IVA per cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, compone un lungo elenco di dispositivi, e tra questi, troviamo proprio la "strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili.....".

Ci sono anche dei precedenti che riguardano l'Emilia Romagna e che hanno consentito ai lavoratori di avere tamponi gratis, se ne parlava a metà agosto e venne previsto da un accordo tra Regione e datori firmatari del "Patto per il lavoro".
Uno strumento quindi per la ricerca del virus in ambito lavorativo che qualcuno ha sottolineato essere un "successo" anzichè una strizzata d'occhio a tutti coloro che respingono la vaccinazione.
Il patto ha previsto che a carico dell'imprenditoria restano solamente i costi di esecuzione dei tamponi e saranno effettuati sui dipendenti che lo vorranno nelle strutture private.
Una situazione certamente particolare, che prevede pur sempre tamponi gratuiti per i lavoratori.

Ma in risposta al quesito principale, se tamponi e test salivari sono da considerarsi dispositivi medici, arriva il Decreto Sostegni bis, in particolare l’art. 32.
Tale decreto si preoccupa di normare quello che è il credito d'imposta (in misura del 30%) delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • sanificazione degli ambienti e degl strumenti utilizzati
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19

Fino a prova contraria, a buona interpretazione delle norme, le spese di somministrazione di tamponi e, per recente acquisizione, i test salivari molecolari, a questo punto non devono essere a carico di un dipendente.

L'imprenditoria privata richieda una interrogazione al Governo Draghi e chieda, a questo punto, che quest'ultimo faccia ammenda di quanto perpetrato e spieghi al mondo dell'imprenditoria come regolarsi con i propri dipendenti.

La normativa che regola il greenpass non può prevedere uno sbilanciamento legislativo: se per ottenere tale documento, in sicurezza, sono previste più opzioni, queste devono essere tutte allo stesso modo agevolate, in piena libertà.
Il recente rapporto adottato dal Consiglio d'Europa "Vaccini COVID-19: questioni etiche, legali e pratiche", esorta gli Stati membri e l'Unione Europea a garantire che i cittadini siano informati del fatto che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può subire discriminazioni in base alla discrezionale scelta di non vaccinarsi.

Il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno scorso, relativo all'introduzione del certificato COVID digitale, esclude l'obbligo vaccinale stabilendo anzi il principio di non discriminazione di coloro che non sono vaccinati, arrivando a specificare anche che il possesso di un certificato di vaccinazione non deve costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.
Ma questo è un altro importante fattore, che comunque non sposta di un passo la questione dei costi di tamponi e test salivari che stanno incidendo e andranno a incidere sulle tasche di milioni di italiani, quando NON sono oneri dovuti.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e/o rettifica, anche se al momento questo è ciò che dice la norma.

 

Fonti:

  1. Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
  2. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

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